In Italia

La legge italiana non prevede alcuna misura di protezione specificamente destinata alle persone anziane. Si applicano quindi le disposizioni genericamente previste per qualsiasi tipo di violenza personale.  L’obiettivo di un’assistenza rispettosa ed esente da violenze da parte degli/lle assistenti, professionali e non, è perseguito non solo attraverso la legge,  ma anche attraverso svariate norme deontologiche; tali norme si applicano agli/lle  assistenti e ai medici.

Norme di legge riguardanti la violenza privata:

Esistono norme di legge che puniscono penalmente determinati reati e che non sono specificamente destinate alla protezione delle persone anziane,  ma alla condanna, in presenza di determinati presupposti, della violenza in genere; i reati contemplati sono ad esempio le lesioni fisiche, i maltrattamenti e la violenza sessuale. Queste norme non distinguono se l’autore del reato sia una persona privata o un/a assistente professionale.

Occorre in ogni caso rafforzare la consapevolezza e l’attenzione del personale professionale per le varie forme, anche subdole, di violenza psicologica nonché per la distinzione tra intenzionalità e negligenza e l’eventuale presenza di circostanze attenuanti.

Uso della violenza contro i/le assitenti

Il personale incaricato dell’assistenza e cura  è regolarmente soggetto ad aggressioni o ad altre forme di violenza da parte degli/lle assistiti/e. Gestire professionalmente queste situazioni fa parte dell’attività di assistenza; se del caso, le situazioni estreme possono essere anche denunciate dall’ assistente come vittima di un reato.

Denuncia d‘ufficio ( art. 331 CPP, Codice di procedura penale)

Per alcuni reati (ad es. maltrattamenti, violenza privata, omissione di soccorso) la legge prevede che i/le assistenti debbano sporgere denuncia alla competente Procura della Repubblica.